Pronunce favorevoli
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Art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 – Pronunce favorevoli
Decisioni in materia di assegnazione e trasferimento per esigenze familiari ex art. 42-bis D.Lgs. 151/2001, con particolare riferimento al personale militare e delle Forze di polizia.
Vedi le pronunce art. 42-bis
TAR Puglia (Bari) – Sez. I – Sent. n. 936/2026 del 22.07.2026
RG Ric.: 1090/2026 Oggetto: Impugnazione del diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 Esito: Accolto – annullato il provvedimento di diniego e disposto il riesame dell’istanza, con obbligo per l’Amministrazione di valutare l’assegnazione del militare in posti vacanti di pari livello retributivo, anche mediante eventuale riqualificazione professionale
Militare dell’Esercito, padre di una figlia minore di tre anni, impugnava il provvedimento con cui l’Amministrazione aveva rigettato la richiesta di assegnazione temporanea presso la sede di Lecce, motivando il diniego con l’asserita assenza di posti disponibili nel profilo professionale di “Fuciliere” e con una presunta carenza di organico presso il reparto di provenienza. Il TAR ha ritenuto illegittimo il provvedimento, evidenziando che l’Amministrazione aveva omesso di verificare la presenza di posti vacanti di corrispondente posizione retributiva e non aveva adeguatamente valutato le ulteriori qualifiche professionali possedute dal militare, idonee a consentirne l’impiego in differenti profili.
“Ai fini dell’assegnazione temporanea prevista dall’art. 42-bis
del D.Lgs. n. 151/2001 assume rilievo la sussistenza di un posto
vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva,
non potendo il diniego essere fondato esclusivamente sull’assenza
dello specifico profilo professionale richiesto nella sede di
destinazione.”
“Le esigenze organizzative e di servizio devono essere oggetto
di una motivazione concreta e specifica; non sono sufficienti
generici richiami alla scopertura di organico o alla mancanza
del medesimo profilo d’impiego, specie quando il militare
possieda ulteriori qualifiche che ne consentano l’impiego
in posizioni equivalenti.”
“L’eventuale necessità di frequentare corsi di riqualificazione
professionale non costituisce, di per sé, motivo ostativo
all’accoglimento dell’istanza di assegnazione temporanea,
dovendo l’Amministrazione valutare concretamente il possibile
impiego del militare nei posti vacanti disponibili di analogo
livello retributivo.”
TAR Puglia (Bari) – Sent. n. 660/2026 del 01.06.2026
RG Ric.: 1074/2025 Oggetto: Impugnazione del diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 Esito: Accolto – annullato il secondo diniego e disposto un nuovo riesame
Militare dell’Esercito, padre di una figlia minore di tre anni, chiedeva l’assegnazione temporanea presso una sede vicina al nucleo familiare. L’Amministrazione rigettava l’istanza sostenendo l’assenza del medesimo profilo professionale nella sede richiesta, nonostante la presenza di posti vacanti di pari posizione retributiva. Dopo un primo accoglimento cautelare con ordine di riesame, l’Amministrazione reiterava il diniego. Il TAR annulla il secondo diniego e dispone un nuovo riesame, imponendo di valutare l’impiego del militare nei posti vacanti di pari livello retributivo, anche previa riqualificazione professionale.
“L’assegnazione temporanea ex art. 42-bis D.Lgs. n. 151/2001 è
subordinata alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di
corrispondente posizione retributiva; non assume rilievo decisivo
la mancata corrispondenza dello specifico profilo d’impiego.”
“La possibilità di riqualificazione del militare non può essere
esclusa con motivazioni generiche fondate sui costi della
formazione, dovendo l’Amministrazione valutare concretamente
l’utilizzo del personale nei posti vacanti disponibili.”
TAR Veneto – Ord. n. 114/2026 del 10.02.2026
RG Ric.: 133/2026 Oggetto: Impugnazione del diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 Esito: Accolto – sospeso il diniego e disposto il riesame dell’istanza, con condanna alle spese della fase cautelare
Militare dell’Esercito, padre di un figlio minore di tre anni, chiedeva l’assegnazione temporanea presso una sede più vicina al nucleo familiare. L’Amministrazione rigettava l’istanza ritenendo insussistente il medesimo profilo professionale di “fuciliere” nella sede richiesta, senza valutare la possibilità di impiego in incarichi alternativi di pari posizione retributiva. Il TAR sospende il diniego e dispone il riesame dell’istanza alla luce dei principi indicati nell’ordinanza.
“La sola specializzazione posseduta dal militare non può essere
ritenuta di per sé ostativa all’assegnazione temporanea, dovendo
l’Amministrazione valutare la possibilità di impiegare il
richiedente anche in mansioni diverse ma di corrispondente
posizione retributiva.”
“La tutela della genitorialità e dell’interesse superiore del
minore impone un obbligo motivazionale particolarmente stringente;
il diniego non può fondarsi esclusivamente sulla mancanza del
medesimo profilo professionale senza verificare incarichi
alternativi compatibili con ruolo e grado del militare.”
Nota dello Studio: la pronuncia richiama la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Costituzione e la sentenza della Corte costituzionale n. 99/2024, valorizzando l’interesse superiore del minore e chiarendo che la specializzazione del militare non può, da sola, impedire l’applicazione dell’art. 42-bis.
TAR Lazio – Ord. n. 5677/2025 del 17.10.2025
RG Ric.: 10737/2025 — RG Prov. Cau.: 5677/2025 Oggetto: Impugnazione diniego istanza ex art. 42-bis D.Lgs. 151/2001
Militare padre di bimbo < 3 anni chiedeva assegnazione a Lecce; l’Amministrazione negava per asserita mancata corrispondenza del profilo professionale. Il TAR accoglie il ricorso e dispone il riesame dell’istanza entro 30 giorni.
“Il diniego si limita alla mancata previsione del profilo professionale dell’istante, senza verificare la sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva.”
TAR Lombardia Brescia – Ord. n. 365/2025 del 22.09.2025
Oggetto: Impugnazione diniego istanza ex art. 42-bis D.Lgs. 151/2001
Vice Sovrintendente della Polizia Penitenziaria, madre di due minori (uno disabile), chiedeva assegnazione a Pisa; la P.A. invocava un generico esubero di personale. Il TAR accoglie il ricorso, imponendo il riesame e l’obbligo di contraddittorio.
“…non risulta sufficientemente indagata la possibilità di ricollocazione temporanea della ricorrente presso la Casa Circondariale di -OMISSIS- in un ruolo che, se pure non coincidente con quello di Sovrintendente o Vice Sovrintendente, possa comunque essere ritenuto ‘corrispondente’ ad esso da un punto funzionale e retributivo, tenuto conto che l’art. 42-bis richiede, ai fini della concessione del beneficio, la sussistenza di un ‘posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva’, non di un posto vacante nella medesima professionalità caratterizzante il militare.”
TAR Puglia – Ord. n. 307/2025 del 05.09.2025
RG Ric.: 01074/2025 — RG Prov. Cau.: 307/2025 Oggetto: Impugnazione diniego istanza ex art. 42-bis D.Lgs. 151/2001
Militare chiedeva assegnazione a Lecce; la P.A. negava per assenza dello stesso profilo nella sede richiesta. Il TAR accoglie il ricorso e ordina il riesame.
“…nella fattispecie concreta in esame, non sembra essere stata contestata dall’Amministrazione la vacanza di posti in organico, nella corrispondente posizione retributiva di parte ricorrente, presso un Ente dislocato nella richiesta sede di Lecce […] la P.A. non ha verificato in concreto la possibilità di impiego in uno degli incarichi dichiaratamente disponibili o di riconversione professionale del richiedente…”
TAR Puglia – Sent. n. 85/2025 del 21.01.2025
RG Ric.: 01595/2024 — RG Provv. Coll.: 85/2025 Oggetto: Impugnazione diniego istanza ex art. 42-bis D.Lgs. 151/2001
Graduato chiedeva trasferimento per ricongiungimento con figlia < 3 anni; l’Amministrazione respingeva sulla base di esigenze generiche. Il TAR accoglie il ricorso e annulla il provvedimento.
“L’Amministrazione non ha dimostrato l’esistenza di esigenze eccezionali né valutato soluzioni alternative…”
TAR Puglia – Sent. n. 1267/2024 del 10.12.2024
Oggetto: Impugnazione diniego istanza ex art. 42-bis D.Lgs. 151/2001
Caporal maggiore VFP4 chiedeva assegnazione temporanea presso ente in Avellino per ricongiungimento con il figlio < 3 anni; la P.A. rigettava l’istanza con formula generica. Il TAR accoglie e annulla il provvedimento.
“…il diniego non fornisce alcun elemento fattuale, concreto e ontologicamente percepibile circa la situazione organizzativo-funzionale dell’ufficio di appartenenza […] si richiamano generiche e non precisate criticità sotto il profilo organico, senza quantificazione alcuna…”
L. 104/1992 – Pronunce favorevoli
Pronunce relative all’applicazione della Legge 104/1992 (art. 33, commi 3 e 5), con particolare riguardo ai benefici per l’assistenza a familiari con disabilità grave.
Vedi le pronunce L. 104/1992
TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I – Sent. n. 1869/2025 dell’11.11.2025
Oggetto: Impugnazione diniego istanza ex art. 33, comma 5, L. 104/1992
Il TAR dichiara la cessazione della materia del contendere a seguito dell’accoglimento, da parte dell’Amministrazione della Difesa, dell’istanza di assegnazione temporanea proposta da un militare per assistere il genitore affetto da disabilità grave. La P.A. dispone il trasferimento presso il Battaglione Gestione Transito/RSOM di Bari. Il TAR riconosce la soccombenza dell’Amministrazione e la condanna al pagamento delle spese.
“La successiva adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento favorevole che accoglie integralmente la domanda dell’interessato, a seguito dell’intervento giurisdizionale, configura un’ipotesi di soccombenza virtuale e giustifica la condanna alle spese di lite.”
Nota dello Studio: la pronuncia conferma l’importanza della tutela cautelare e del controllo giurisdizionale nei casi di diniego ingiustificato di benefici ex L. 104/1992, valorizzando la prevalenza del diritto all’assistenza del familiare disabile.
TAR Lombardia – Brescia – Sent. n. 982/2025 del 04.11.2025
RG Ric.: 792/2025 Oggetto: Impugnazione diniego istanza ex art. 33, comma 5, L. 104/1992
Militare dell’Esercito, padre di bambino di tre anni affetto da grave disabilità, chiedeva assegnazione temporanea presso sede prossima al domicilio del minore. La P.A. nega il trasferimento richiamando genericamente assenza di posizioni organiche utili e carenza di personale. Il TAR annulla il diniego e ordina il riesame entro 40 giorni.
Le esigenze di servizio non possono essere richiamate in modo generico, ma devono risultare da verifica concreta e documentata delle posizioni disponibili. L’Amministrazione deve valutare anche posizioni equivalenti e compatibili con la professionalità del militare: l’assegnazione temporanea ex art. 33, comma 5, impone un bilanciamento effettivo tra esigenze familiari e organizzative, in cui l’assistenza al figlio disabile costituisce un interesse primario da valutare in concreto.
TAR Puglia – Sent. n. 479/2025 del 07.04.2025
RG Ric.: 00311/2024 — RG Provv. Coll.: 00479/2025 Oggetto: Impugnazione diniego istanza ex art. 33, comma 5, L. 104/1992
Graduato dell’Esercito, fuciliere di stanza a Trani, chiedeva trasferimento temporaneo a Catania per assistere lo zio gravemente disabile, del quale è amministratore di sostegno. Diniego fondato su assenza del posto “fuciliere” e su presunta carenza organica. Il TAR accoglie, annulla il diniego e impone il riesame.
“Il requisito della perfetta coincidenza delle mansioni è ultroneo e non previsto dalla legge: l’Amministrazione deve verificare la vacanza di posizioni organiche di pari ruolo e grado, non identiche mansioni.”
TAR Lazio – Ord. n. 5185/2024 del 18.11.2024
RG Ric.: 10789/2024 — RG Provv. Cau.: 5185/2024 Oggetto: Impugnazione diniego istanza ex art. 33, comma 5, L. 104/1992
Appuntato dei Carabinieri chiedeva trasferimento temporaneo per assistere la madre gravemente disabile; la P.A. negava senza esplicitare esigenze ostative concrete, nonostante pareri interni favorevoli. Il TAR accoglie e ordina il riesame entro 45 giorni.
“Non risultano adeguatamente esplicitate le esigenze organizzative ostative, soprattutto a fronte dei pareri favorevoli dei comandi interessati; l’Amministrazione deve riesaminare la posizione, motivando con maggiore dettaglio.”
Diniego istanza di trasferimento per gravi motivi – Pronunce favorevoli
Pronunce riguardanti istanze di trasferimento per gravi motivi familiari, con particolare attenzione alla tutela del nucleo familiare e dei minori.
Vedi le pronunce sui trasferimenti per gravi motivi
TAR Lazio – Sent. n. 20409/2024 del 18.11.2024
RG Ric.: 8875/2024 — RG Provv. Coll.: 20409/2024 Oggetto: Impugnazione diniego istanza di trasferimento per gravi motivi
Sergente dell’Esercito chiedeva trasferimento da Roma a Torino per gravi motivi familiari connessi alla tutela della figlia. A seguito dell’ordinanza cautelare favorevole, l’Amministrazione dispone il trasferimento. Il TAR dichiara la cessazione della materia del contendere.
“Il provvedimento di riesame ha superato ed assorbito il precedente diniego, realizzando così la stabile e definitiva soddisfazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso.”
TAR Lazio – Ord. n. 4430/2024 del 30.09.2024
RG Ric.: 8875/2024 — RG Provv. Cau.: 4430/2024 Oggetto: Impugnazione diniego istanza di trasferimento per gravi motivi
Militare chiedeva trasferimento per assistere la figlia in grave difficoltà familiare conseguente alla separazione; diniego motivato dalla P.A. solo su profili sanitari. Il TAR accoglie la domanda cautelare, sospende il diniego e ordina il riesame.
“La nozione di ‘situazioni di particolare gravità’ […] non può essere circoscritta al solo ambito sanitario, dovendo la P.A. tener conto delle esigenze familiari documentate e delle loro ripercussioni sul benessere del minore.”
Esclusioni da concorsi – Pronunce favorevoli
Decisioni riguardanti impugnazioni di esclusioni da concorsi pubblici e militari, con particolare riferimento alle prove scritte e alla corretta formazione delle graduatorie.
Vedi le pronunce su esclusioni da concorsi
TAR Lazio – Ord. n. 2200/2025 del 31.01.2025
RG Ric.: 00900/2025 — RG Provv. Coll.: 02200/2025 Oggetto: Impugnazione esclusione da concorso per allievi Vicebrigadieri G.d.F.
Candidato escluso per presunta risposta errata alla prova scritta; il ricorso denuncia errore di lettura ottica e ambiguità della domanda. Il TAR accoglie l’istanza cautelare, sospende l’esclusione e ammette il ricorrente con riserva.
“Il sistema di correzione ottica non può escludere che, quando è evidente la risposta marcata, l’Amministrazione debba tenerne conto […] la Commissione «non deve tendere “tranelli” e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati […] ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta “indubitabilmente esatta”».”
TAR Lazio – Sent. n. 11646/2025 del 13.06.2025
RG Ric.: 00900/2025 — RG Provv. Coll.: 11646/2025 Oggetto: Impugnazione esclusione da concorso per allievi Vicebrigadieri G.d.F.
Candidato inizialmente escluso per mancanza di punteggio utile; nel corso del giudizio, a seguito di rinunce, ottiene l’ammissione al corso di formazione e risulta vincitore. Il TAR dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo l’interesse sostanziale pienamente soddisfatto.
“Il ricorrente è già stato dichiarato idoneo vincitore […] e sta attualmente frequentando il corso di formazione.” La decisione consolida il risultato favorevole e l’ammissione ottenuta in sede cautelare.